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La realizzazione di un insediamento produttivo
"percorso tipo"

PROCEDURA PRELIMINARE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Prima dell'avvio della procedura dello sportello unico dovrà essere verificata la procedura propedeutica prevista dalla Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

A tal fine vedasi anche le modifiche ed integrazioni alle tabelle apportate con:

Deliber. C.R. 217-41038/2001

Deliber. G.R. 82-29571/2000

Deliber. G.R. 42-3096/2001

 

Nel caso l'intervento rientri in qualcuna delle casistiche previste dalla suddetta normativa si dovrà provvedere alla alla valutazione o alla verifica (direttamente alla Provincia di Cuneo) e non tramite sportello unico, utilizzando la seguente modulistica.

 

  • Griglia di tipologia progettuale    word pdf

  • Istanza avvio specificazione          word pdf

  • Istanza valutazione VIA               word pdf

  • Istanza verifica VIA                     word pdf


COMMISSIONE EDILIZIA

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DOPO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
  • Progetto redatto per il parere di conformità dei VV.F.
    (dopo la pronuncia della commissione edilizia occorre chiedere il parere di conformità al Comando Provinciale dei VV.F.)
  • Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento
    (se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008)

  • Progetto per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
    (L.203/88; Decreto 25/7/91

    Modelli richiesta
    Via ordinaria art. 6 o 15    word pdf
    Tutta la modulistica Provinciale

    Circolare 16/ECO/1988 della Regione Piemonte

  • Progetto per la Valutazione di Impatto Ambientale
    (nel caso in cui l'opera rientra nelle categorie della L. 349/86; DPCM 377/98)

  • Notifica alla ASL  word   pdf    ai sensi dell'art.48 del DPR 303/56
    (se vi sono più di tre operai)


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PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
  • Nomina del direttore dei lavori
  • Nomina del collaudatore
  • Scelta dell'impresa che deve realizzare i lavori
  • Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
    (se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008)
  • Il costruttore denuncia al Comune: nome e recapito:committente, progettista, direttore dei lavori e costruttore; 2 copie del progetto firmato dal progettista,due copie relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori;dichiarazione del collaudatore designato
  • Progetto edificio/impianto termico
    (da depositare insieme alla denuncia di inizio lavori)
  • Autorizzazioni occupazione suolo pubblico, attraversamenti sede stradale, ecc.
  • Autorizzazioni all'allacciamento rete elettrica, gas, acqua per il cantiere
  • Smaltimento rifiuti da demolizioni

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ALLA FINE DEI LAVORI
  • Nel caso di utilizzo e/o custodia di gas tossici occorre richiedere l'autorizzazione alla ASL territorialmente competente

  • Autorizzazione scarichi idrici

  • Adempimenti per lo smaltimento rifiuti

  • Autorizzazioni all'allacciamento rete elettrica, gas, acqua

  • Omologazione all'ISPELS impianti di terra e parafulmini

  • Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la documentazione per L'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28/2/85, n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori dei lavori di finitura e comunque entro trenta giorni dall'installazione degli infissi.
    Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

  • Nel caso di impianti produttivi, quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. Il certificato positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

  • L'autorizzazione di agibilità relativa ad immobili non abitativi di cui all'art. 221 T.U. 26.7.1934, n. 1265, deve riguardare solo la sanità "degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio, non già l'attività contingente che vi si svolge, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 425/94

  • Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di sicurezza

  • Richiesta sopralluogo di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi se attività soggetta
    In attesa di sopralluogo, il titolare dell'attività può presentare ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98 una "Dichiarazione di inizio attività" che consente ai soli fini antincendio, l'esercizio provvisorio dell'attività.


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