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tel 0172 373026
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fax 0172 373174
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La realizzazione di
un insediamento produttivo
"percorso tipo"

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PROCEDURA PRELIMINARE DI
COMPATIBILITA' AMBIENTALE |
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Prima dell'avvio della procedura
dello sportello unico dovrà essere verificata la procedura
propedeutica prevista dalla
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40
A tal fine vedasi anche le
modifiche ed integrazioni alle tabelle apportate con:
Deliber. C.R. 217-41038/2001
Deliber. G.R. 82-29571/2000
Deliber. G.R. 42-3096/2001
Nel caso l'intervento rientri in qualcuna
delle casistiche previste dalla suddetta normativa si dovrà provvedere
alla alla valutazione o alla verifica (direttamente alla Provincia di
Cuneo) e non tramite sportello unico, utilizzando la seguente
modulistica.
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| DOPO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA |
- Progetto redatto per il parere
di conformità dei VV.F.
(dopo la pronuncia della commissione edilizia occorre chiedere il
parere di conformità al Comando Provinciale dei VV.F.)
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Nomina del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione per la redazione del
Piano di sicurezza e di coordinamento
(se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano
nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008)
-
Progetto per l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera
(L.203/88;
Decreto 25/7/91
Modelli
richiesta
Via ordinaria
art. 6 o 15
Tutta la modulistica Provinciale
Circolare
16/ECO/1988 della Regione Piemonte
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Progetto per la Valutazione
di Impatto Ambientale
(nel caso in cui l'opera rientra nelle categorie della L. 349/86;
DPCM 377/98)
-
Notifica alla ASL
ai
sensi dell'art.48 del DPR 303/56
(se vi sono più di tre operai)
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| PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI |
- Nomina del direttore dei
lavori
- Nomina del collaudatore
- Scelta dell'impresa che deve realizzare i lavori
- Nomina del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione
(se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano
nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008)
- Il costruttore denuncia al
Comune: nome e recapito:committente, progettista, direttore dei
lavori e costruttore; 2 copie del progetto firmato dal progettista,due copie relazione illustrativa firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori;dichiarazione del collaudatore designato
- Progetto edificio/impianto
termico
(da depositare insieme alla denuncia di inizio lavori)
- Autorizzazioni occupazione
suolo pubblico, attraversamenti sede stradale, ecc.
- Autorizzazioni all'allacciamento
rete elettrica, gas, acqua per il cantiere
- Smaltimento rifiuti da
demolizioni
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| ALLA FINE DEI LAVORI |
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Nel caso di utilizzo e/o custodia di gas
tossici occorre richiedere l'autorizzazione alla ASL territorialmente
competente
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Autorizzazione scarichi
idrici
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Adempimenti per lo smaltimento rifiuti
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Autorizzazioni all'allacciamento rete elettrica, gas, acqua
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Omologazione all'ISPELS
impianti di terra e parafulmini
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Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la
documentazione per L'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28/2/85, n.47, immediatamente dopo l'ultimazione
dei lavori dei lavori di finitura e comunque entro trenta giorni dall'installazione degli infissi.
Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione
con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
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Nel caso di impianti produttivi, quando il collaudo sia previsto dalle
norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla
normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente
né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano
la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare
la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla
tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. Il certificato
positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
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L'autorizzazione di agibilità relativa ad immobili non abitativi di cui all'art. 221 T.U. 26.7.1934, n. 1265,
deve riguardare solo la sanità "degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio, non già
l'attività contingente che vi si svolge, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 425/94
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Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di sicurezza
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Richiesta
sopralluogo di controllo per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi se attività soggetta
In attesa di sopralluogo, il titolare dell'attività può
presentare ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98 una "Dichiarazione di
inizio attività" che consente ai soli fini antincendio, l'esercizio
provvisorio dell'attività.
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